TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
1. informazioni generali
Tutti i servizi prestati o da prestare da parte di Lenz&Gomez (di seguito: fornitore di servizi per il personale) nell'ambito e in relazione ai contratti di locazione di personale sono soggetti alle seguenti condizioni generali di contratto (CG). Condizioni generali di contratto diverse da quelle del cliente (di seguito: committente) non si applicano anche se il fornitore di servizi al personale non vi si oppone espressamente o se il cliente dichiara di voler stipulare i contratti solo alle proprie condizioni.
2. conclusione del contratto
2.1 Il rapporto contrattuale si instaura con l'offerta del fornitore di servizi del personale in conformità al contratto di locazione di personale e alle presenti Condizioni Generali di Contratto e con la dichiarazione scritta di accettazione da parte del Cliente con la firma del contratto di locazione di personale. Il Cliente è consapevole che il fornitore di servizi per il personale non ha alcun obbligo di prestazione se il documento contrattuale firmato non viene restituito dal Cliente (Sezione 12 (1) della legge tedesca sul lavoro temporaneo (AÜG)).
2.2 Se il Cliente intende affidare al Lavoratore Temporaneo il maneggio di denaro e/o valori, dovrà preventivamente stipulare un accordo separato con il Prestatore di Servizi per il Personale.
2.3 Il fornitore di servizi al personale è membro del Gesamtverband der Personaldienstleister e.V. (GVP). Il fornitore di servizi per il personale dichiara che il contratto collettivo iGZ-DGB (compresi i contratti collettivi integrativi di settore) e i contratti collettivi integrativi, modificativi o sostitutivi stipulati dal GVP in qualità di successore legale dell'Interessenverband Deutscher Zeitarbeitsunternehmen e.V. (iGZ) sono inclusi integralmente nei contratti di lavoro che ha stipulato con i dipendenti impiegati dal cliente, nelle rispettive versioni valide.
2.4 Il Cliente garantisce che nessun dipendente impiegato nell'ambito dei singoli contratti di leasing di dipendenti ha lasciato un rapporto di lavoro con il Cliente stesso o con una società affiliata al Cliente ai sensi dell'articolo 18 della legge tedesca sulle società per azioni (AktG) negli ultimi sei mesi prima dell'inizio dell'impiego specificato nel singolo contratto di leasing di dipendenti.
2.5 Il Cliente garantisce che nessun dipendente impiegato in base ai contratti di lavoro temporaneo ha lavorato per il Cliente tramite un altro fornitore di servizi del personale negli ultimi tre mesi e un giorno. In caso contrario, il Cliente dovrà informare il fornitore di servizi del personale dell'interruzione più breve. In questo caso, gli incarichi precedenti saranno presi in considerazione al momento di concordare la durata dell'incarico.
2.6 Se il fornitore di servizi per il personale mette a disposizione del committente lavoratori ai sensi del § 1b frase 1 AÜG (divieto di cessione all'industria edile principale), il committente conferma che l'azienda di assegnazione non svolge prevalentemente mestieri ai sensi del § 1 dell'Ordinanza sull'industria edile. Il committente è tenuto a informare immediatamente il fornitore di servizi per il personale di qualsiasi cambiamento.
3. relazioni di diritto del lavoro / noleggio a catena
3.1 La conclusione del presente accordo non instaura un rapporto di diritto del lavoro tra il lavoratore temporaneo e il Cliente. Il fornitore di servizi per il personale è il datore di lavoro del lavoratore temporaneo. Il fornitore di servizi per il personale assicura al cliente che saranno forniti solo dipendenti che hanno un rapporto di lavoro con il fornitore di servizi per il personale.
3.2 Il Cliente garantisce che non subappalterà i lavoratori temporanei né apertamente (lavoro temporaneo dichiarato) né in modo occulto (lavoro temporaneo occulto, ad es. contratti di lavoro fittizi) (nessun leasing a catena).
3.3 Per la durata dell'incarico presso il committente, quest'ultimo è responsabile dell'esercizio del diritto di impartire istruzioni sul lavoro. Il committente assegnerà al lavoratore temporaneo solo le attività che rientrano nell'ambito delle attività concordate contrattualmente con il fornitore di servizi al personale e che corrispondono al livello di formazione del rispettivo lavoratore temporaneo. Per tutti gli altri aspetti, il diritto di impartire istruzioni rimane al fornitore di servizi di personale.
4. dovere di diligenza e collaborazione del cliente / salute e sicurezza sul lavoro
4.1 Il Cliente si assume l'obbligo di diligenza in relazione alle misure di salute e sicurezza sul lavoro nel luogo di impiego del lavoratore temporaneo (art. 618 BGB, art. 11 (6) AÜG). A questo proposito, dovrà tenere indenne il fornitore di servizi per il personale da tutte le richieste di risarcimento da parte del lavoratore temporaneo e di altri terzi derivanti dal mancato o insufficiente adempimento di tale obbligo.
4.2 Nella misura in cui l'impiego dei dipendenti in locazione
4.2.1. se sono o diventano necessarie autorizzazioni ufficiali, il Cliente si impegna a ottenerle prima dell'inizio del rapporto di lavoro del lavoratore temporaneo e a presentare l'autorizzazione al fornitore di servizi del personale su richiesta;
4.2.2. Se sono richiesti controlli sulla salute sul lavoro, questi devono essere effettuati dal fornitore di servizi per il personale prima dell'inizio dell'incarico e la prova di questi deve essere fornita al cliente;
4.2.3 Se si rendono necessari esami di controllo, il cliente deve informare per iscritto il fornitore di servizi per il personale. Le visite di controllo saranno effettuate dal medico aziendale responsabile del cliente o, in mancanza di tale medico, da un medico aziendale nominato dal fornitore di servizi per il personale a spese del fornitore di servizi per il personale. È possibile concordare una diversa ripartizione dei costi.
4.3 Il cliente è tenuto a rispettare le norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di prevenzione degli infortuni. In particolare, il cliente è tenuto a
4.3.1. in conformità con il § 5 ArbSchG, determinare i rischi associati al lavoro del lavoratore temporaneo prima che questi inizi a lavorare e adottare misure di protezione adeguate in conformità con lo stato dell'arte prima che il lavoratore temporaneo inizi a lavorare;
4.3.2. istruire il lavoratore temporaneo in modo adeguato e appropriato sulla sicurezza e la protezione della salute nel luogo di lavoro in questione prima di iniziare il lavoro, in conformità con l'articolo 12 dell'ArbSchG;
4.3.3. attuare le disposizioni della legge sull'orario di lavoro per il rispettivo incarico presso l'azienda del cliente. L'impiego di lavoratori temporanei per più di 10 ore al giorno lavorativo richiede l'accordo del fornitore di servizi al personale. Il lavoro superiore alle 10 ore giornaliere può essere svolto solo se consentito da un contratto collettivo o da un accordo aziendale basato su un contratto collettivo del committente in conformità alla Sezione 7 della Legge sull'orario di lavoro o da un'autorizzazione ufficiale, o in un caso eccezionale ai sensi della Sezione 14 della Legge sull'orario di lavoro;
4.3.4. in caso di lavoro domenicale o festivo, fornire al fornitore di servizi per il personale la prova che il dipendente è autorizzato a lavorare di domenica o nei giorni festivi;
4.3.5. segnalare immediatamente un infortunio sul lavoro al fornitore di servizi per il personale e fornirgli tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 193 (1) SGB VII. Il fornitore di servizi per il personale deve segnalare l'infortunio sul lavoro all'istituto di assicurazione contro gli infortuni competente.
4.4 Il committente deve fornire al fornitore di servizi per il personale una documentazione che soddisfi i requisiti del § 6 dell'ArbSchG subito dopo l'assegnazione del lavoratore temporaneo.
4.5 Al fine di adempiere ai propri obblighi di datore di lavoro, il fornitore di servizi per il personale avrà il diritto di accedere al posto di lavoro dei dipendenti durante l'orario di lavoro, in consultazione con il cliente.
4.6 Il fornitore di servizi per il personale deve informare e istruire i propri dipendenti sulle norme antinfortunistiche, sulle regole e sulle istruzioni di sicurezza applicabili. Il cliente deve fornire istruzioni sulla salute e la sicurezza sul lavoro specifiche per il luogo di lavoro prima che i dipendenti impiegati inizino a lavorare. Le istruzioni devono essere documentate dal cliente e una copia deve essere consegnata al fornitore di servizi per il personale.
4.7 Se i dipendenti temporanei del fornitore di servizi del personale si rifiutano di lavorare a causa della mancanza o dell'inadeguatezza delle attrezzature o delle precauzioni di sicurezza nei locali del cliente, il cliente sarà responsabile dei tempi di inattività che ne derivano.
5. rifiuto/sostituzione di lavoratori temporanei
5.1 Il committente ha il diritto di rifiutare un lavoratore temporaneo mediante dichiarazione scritta al fornitore di servizi per il personale, qualora sussista un motivo che dia diritto al fornitore di servizi per il personale di interrompere in via straordinaria il rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo (Sezione 626 BGB). Il committente è tenuto a spiegare dettagliatamente i motivi del rifiuto. In caso di rifiuto, il prestatore di servizi ha il diritto di assegnare al cliente altri lavoratori temporanei di pari livello professionale.
5.2 Se il cliente stabilisce entro le prime quattro ore che un dipendente temporaneo del fornitore di servizi del personale non è adatto al lavoro previsto e insiste per una sostituzione, non gli verrà addebitato alcun costo per un massimo di quattro ore lavorative, previa consultazione.
5.3 Inoltre, il fornitore di servizi per il personale ha il diritto di sostituire in qualsiasi momento i lavoratori temporanei assegnati al cliente per motivi organizzativi o legali e di assegnare lavoratori temporanei di pari qualità professionale.
6. obblighi di notifica/adeguamento del tasso di compensazione
6.1 L'assegnazione a una società del Cliente diversa da quella specificata nel contratto di lavoro temporaneo, lo scambio di dipendenti all'interno della società e l'assegnazione di attività diverse da quelle concordate nel presente contratto richiedono il consenso del fornitore di servizi del personale. Il committente è tenuto a informare tempestivamente il fornitore di servizi per il personale se il lavoratore temporaneo deve essere impiegato all'estero. Le modifiche al luogo di assegnazione e all'area di lavoro autorizzano il fornitore di servizi del personale a modificare la tariffa oraria.
6.2 Il Cliente dovrà informare immediatamente il fornitore di servizi di personale di qualsiasi cambiamento nell'attività dei dipendenti in affitto, anche in relazione agli obblighi di salario minimo dovuti alla legge tedesca sui lavoratori distaccati (Arbeitnehmer-Entsendegesetz). Le parti concordano che il fornitore di servizi per il personale ha il diritto di adeguare la tariffa oraria concordata se il lavoro svolto diventa soggetto al salario minimo o se il salario minimo aumenta.
6.3 Il Cliente si impegna a fornire al Fornitore di servizi per il personale, senza che gli venga richiesto, una copia di tutti i contratti collettivi che potrebbero essere applicati in futuro e che prevedono una deviazione dalla futura durata massima di 18 mesi e/o di tutti i contratti di lavoro che potrebbero essere applicati in futuro presso l'azienda del Cliente a cui il Fornitore di servizi per il personale assegna i dipendenti e che prevedono una deviazione dalla futura durata massima di 18 mesi sulla base di un contratto collettivo. Ciò vale in particolare se un contratto collettivo di lavoro e/o un accordo aziendale prevede una durata massima dell'incarico inferiore a 18 mesi.
6.4 Il cliente dovrà informare il fornitore di servizi per il personale se e nella misura in cui concede ai lavoratori temporanei l'accesso alle sue strutture condivise. Il cliente dovrà informare immediatamente il fornitore di servizi per il personale di qualsiasi cambiamento a questo proposito.
7. selezione del personale/impiego del personale/sciopero
7.1 La selezione del personale sarà effettuata dal fornitore di servizi del personale sulla base dei profili di requisiti concordati nella notifica testuale dei requisiti.
7.2 Il fornitore di servizi del personale si impegna a selezionare il personale adatto al lavoro previsto. Nel caso di qualifiche richieste per le quali esiste una formazione professionale riconosciuta, il fornitore di servizi per il personale si impegna a selezionare e fornire al cliente solo personale che abbia completato con successo tale formazione professionale. Eventuali deroghe devono essere concordate per iscritto.
7.3 Il fornitore di servizi per il personale deve garantire che i dipendenti impiegati, a meno che non siano cittadini di uno Stato SEE o della Svizzera, siano autorizzati ad assumere un impiego sulla base delle disposizioni della legge sull'immigrazione. Su richiesta del Cliente, il fornitore di servizi del personale dovrà fornire la relativa prova.
7.4 Il fornitore di servizi per il personale ha il diritto di sostituire in qualsiasi momento i dipendenti impiegati dal cliente con altri dipendenti, a condizione che questi soddisfino i profili di requisiti concordati. Il committente deve esserne immediatamente informato.
7.5 Il cliente ha diritto alla sostituzione del lavoratore temporaneo se quest'ultimo non è adatto all'attività prevista. La mancanza di idoneità deve essere dimostrata di conseguenza. Il committente ha diritto a questa richiesta anche nel caso in cui vi siano motivi che gli darebbero diritto a un licenziamento straordinario nel caso della propria posizione di datore di lavoro (§ 626 BGB). Se il committente ritiene che sussista una richiesta di sostituzione ai sensi del presente paragrafo e desidera pertanto interrompere l'incarico del collaboratore in questione, deve informarne immediatamente il fornitore di servizi per il personale, motivando la sostituzione.
7.6 Se il lavoratore in affitto non inizia il lavoro per il cliente o non lo inizia in tempo, il cliente deve informare immediatamente il fornitore di servizi del personale. Se il committente non informa immediatamente il lavoratore temporaneo, non ha diritto ad alcuna rivendicazione nei confronti del fornitore di servizi di personale derivante da o in relazione al mancato inizio del lavoro del lavoratore temporaneo o al suo mancato inizio in tempo.
7.7 Se l'azienda del cliente è in sciopero, il cliente non può impiegare lavoratori temporanei nell'azienda, contrariamente a quanto previsto dall'art. 11 (5) dell'AÜG. Inoltre, il divieto di impiego per gli scioperi indetti dai sindacati aderenti all'associazione di contrattazione collettiva DGB si applica anche ai dipendenti già impiegati prima dell'inizio dell'azione sindacale. Di conseguenza, il lavoratore temporaneo non potrà essere impiegato in aziende o parti di aziende che sono regolarmente in sciopero nell'ambito dell'indizione dello sciopero. Il cliente dovrà assicurarsi che non vengano impiegati lavoratori temporanei nella misura in cui si estende il divieto di impiego. A questo proposito, il fornitore di servizi per il personale non è obbligato a fornire dipendenti. Le parti coinvolte nell'azione sindacale possono derogare alle disposizioni di cui sopra in singoli casi e concordare l'utilizzo di lavoratori temporanei (ad esempio, negli accordi sui servizi di emergenza). A questo proposito si applica l'articolo 11 (5) frase 2 dell'AÜG. Il cliente deve informare immediatamente il fornitore di servizi per il personale di uno sciopero in corso o programmato.
8. fatturazione/adeguamento dei prezzi
8.1 Tutte le tariffe indicate dal fornitore di servizi per il personale sono tariffe nette. Il fornitore di servizi al personale fatturerà al cliente alla fine dell'incarico - settimanalmente se l'incarico continua - con l'indicazione dell'IVA di legge, a meno che le parti non concordino espressamente un metodo di fatturazione diverso.
8.2 La fatturazione si baserà sulle ore effettivamente lavorate, per cui saranno fatturate almeno le ore di lavoro concordate. Le ore di lavoro di ciascun dipendente in leasing saranno documentate da schede di attività, che dovranno essere compilate settimanalmente per ciascun dipendente in leasing e firmate da un rappresentante autorizzato del cliente dopo una verifica dei fatti. I dipendenti in affitto devono utilizzare gli strumenti forniti dal cliente (foglio di presenza/registrazione elettronica dell'orario di lavoro), nella misura in cui questi sono disponibili.
8.3 Il committente è tenuto a consentire l'emissione tempestiva del rapporto di attività. I rapporti di attività devono indicare l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero, comprese le pause. Gli straordinari devono essere indicati separatamente.
8.4 Gli importi delle fatture sono esigibili immediatamente - senza detrazioni - al ricevimento da parte del cliente della fattura emessa dal fornitore di servizi per il personale. Il cliente è in mora se l'importo della fattura non viene accreditato sul conto commerciale del fornitore di servizi per il personale entro 10 giorni di calendario dal ricevimento della fattura. Non è necessario un sollecito preventivo (§ 286 (2) BGB). Si applica il § 288 BGB (interessi di mora).
8.5 I lavoratori temporanei forniti dal fornitore di servizi per il personale non sono autorizzati ad accettare anticipi o pagamenti sulle dichiarazioni rilasciate dal fornitore di servizi per il personale. I pagamenti al lavoratore temporaneo non hanno alcun effetto di adempimento.
8.6 Se il cliente è (parzialmente) in ritardo con il pagamento della retribuzione, la retribuzione per tutte le ore non ancora fatturate, il cui completamento è già stato confermato dal cliente con la firma di una dichiarazione di lavoro, diventa immediatamente esigibile. Il fornitore di servizi per il personale ha il diritto di rifiutare la prestazione in caso di mancato adempimento da parte del cliente.
8.7 In caso di ritardo nel pagamento da parte del cliente, l'impresa di servizi alla persona ha il diritto di richiedere un interesse di mora di 9 punti percentuali al di sopra del tasso d'interesse di base, ai sensi del § 288 (2) BGB. In questo caso, il cliente si riserva il diritto di dimostrare che il Prestatore di servizi non ha subito alcun danno o non ha subito un danno di tale entità.
8.8 Il fornitore di servizi per il personale ha il diritto di adeguare la retribuzione del lavoro temporaneo concordata nel contratto di lavoro temporaneo a sua ragionevole discrezione se si verificano cambiamenti nella situazione dei costi. La ragionevole discrezione presuppone che l'adeguamento tenga conto solo della nuova situazione dei costi, ad esempio a causa di un aumento della retribuzione nel contratto collettivo iGZ-DGB o nei contratti collettivi integrativi, modificativi o sostitutivi stipulati dal GVP in qualità di successore legale dell'iGZ (si veda la sezione 2.3), a causa della validità di un nuovo contratto collettivo integrativo di settore entrato in vigore o non ancora applicabile, o a causa di cambiamenti nella parità di retribuzione. Quanto sopra si applica anche se l'attività svolta diventa soggetta al salario minimo o se il salario minimo aumenta.
9. esclusione della compensazione/del diritto di ritenzione
Il cliente non ha il diritto di compensare i crediti con i crediti del fornitore di servizi per il personale o di far valere un diritto di ritenzione, a meno che la contropretesa del cliente non sia incontestata o sia stata riconosciuta da una sentenza dichiarativa.
10 Garanzia/Responsabilità
10.1 Il fornitore di servizi per il personale deve garantire che i dipendenti impiegati abbiano le qualifiche necessarie. Su richiesta del cliente, il fornitore di servizi per il personale deve fornire la prova della qualifica.
10.2 In considerazione del fatto che i lavoratori temporanei svolgono il loro lavoro sotto la direzione e la supervisione del cliente, il fornitore di servizi di personale non sarà responsabile per eventuali danni causati da questi ultimi nel corso o in relazione al loro lavoro. Il Cliente terrà indenne il fornitore di servizi di personale da qualsiasi reclamo che terzi possano avanzare in relazione allo svolgimento e all'adempimento delle attività assegnate ai lavoratori temporanei.
10.3 In caso contrario, la responsabilità del fornitore di servizi per il personale e dei suoi rappresentanti legali e agenti ausiliari è limitata al dolo e alla colpa grave. Questa limitazione di responsabilità non si applica ai danni derivanti da lesioni alla vita, all'integrità fisica o alla salute. Ciò vale sia per la responsabilità legale che per quella contrattuale, in particolare in caso di inadempienza, impossibilità, incapacità, violazione dei doveri o azione non autorizzata. In particolare, il fornitore di servizi per il personale non è responsabile per i risultati del lavoro dei lavoratori temporanei o per i danni causati da questi ultimi nel corso o in relazione al loro lavoro o sostenuti dal cliente a causa della mancata puntualità o dell'assenza dei lavoratori temporanei.
10.4 Il Cliente terrà indenne il Prestatore di servizi per il personale da tutte le richieste di risarcimento che dovessero derivare al Prestatore di servizi per il personale da una violazione da parte del Cliente delle garanzie e degli obblighi derivanti dal presente contratto (ad es. obblighi di ispezione e notifica). Il Fornitore di servizi per il personale si impegna a far valere i relativi termini di prescrizione nei confronti di eventuali ricorrenti.
11. assunzione di dipendenti temporanei / commissione di collocamento
11.1 Un collocamento è considerato avvenuto se il cliente o una società legalmente o economicamente affiliata al cliente instaura un rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo del fornitore di servizi al personale durante la durata del contratto di lavoro temporaneo. Il collocamento si considera avvenuto anche se il committente o una società legalmente o economicamente collegata al committente instaura un rapporto di lavoro con il lavoratore temporaneo entro 6 mesi dalla fine dell'incarico, ma non oltre 12 mesi dall'inizio dell'incarico. In questo caso, il committente si riserva il diritto di dimostrare che il rapporto di lavoro non è stato concluso sulla base dell'incarico precedente.
11.2 Si parla di collocamento anche quando il cliente o un'azienda legalmente o economicamente affiliata al cliente instaura un rapporto di lavoro direttamente dopo che il fornitore di servizi per il personale ha stabilito un contatto con il candidato senza un precedente incarico.
11.3 La data in cui si instaura il rapporto di lavoro tra il Cliente e il Lavoratore Temporaneo non è la data in cui il Lavoratore Temporaneo inizia a lavorare, ma la data in cui viene concluso il contratto di lavoro.
11.4 Il committente è tenuto a comunicare al fornitore di servizi per il personale se e quando è stato stipulato un contratto di lavoro. Se, in caso di controversia, il prestatore di servizi presenta la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro tra il committente e il lavoratore temporaneo, il committente ha l'onere di dimostrare che non è stato stipulato un rapporto di lavoro.
11.5 Nei casi di cui alle clausole 11.1. e 11.2. il committente deve pagare una provvigione al fornitore di servizi per il personale. I rapporti di lavoro temporanei sono soggetti alla commissione nella stessa misura dei rapporti di lavoro permanenti. L'importo della commissione di collocamento è pari a 2,5 salari mensili lordi se il dipendente temporaneo viene assunto direttamente senza un precedente incarico. Altrimenti, la commissione di collocamento ammonta a 2 stipendi mensili lordi in caso di assunzione entro i primi 3 mesi dall'inizio dell'incarico temporaneo, a 1,5 stipendi mensili lordi in caso di assunzione entro il 4°-6° mese dall'inizio dell'incarico temporaneo, a 1 stipendio mensile lordo in caso di assunzione entro il 7°-9° mese e a 0,5 stipendi mensili lordi in caso di assunzione entro il 10°-12° mese dall'inizio dell'incarico temporaneo.
11.6 La base per il calcolo della commissione di collocamento è il salario mensile lordo concordato tra il cliente e il lavoratore temporaneo, ma almeno il salario mensile lordo concordato tra il fornitore di servizi per il personale e il lavoratore temporaneo. Il Cliente dovrà fornire al Prestatore di servizi per il personale una copia del contratto di lavoro firmato. In caso di interruzione dell'incarico, è determinante l'inizio dell'ultimo incarico prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro. La commissione di collocamento deve essere pagata più l'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge. La commissione è pagabile 14 giorni dopo il ricevimento della fattura.
11.7 Se il collaboratore lavora per il committente sulla base di un contratto di libera professione o di un contratto con un lavoratore autonomo, le disposizioni si applicano di conseguenza, con la riserva che il compenso mensile concordato tra il committente e il collaboratore costituirà la base di calcolo anziché il salario mensile lordo.
11.8 Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se il dipendente è inserito in un contratto di formazione con il cliente. In questo caso, la base per il calcolo della commissione di collocamento sarà l'indennità di formazione lorda concordata tra il cliente e il lavoratore temporaneo, ma almeno l'ultimo stipendio mensile lordo concordato tra il fornitore di servizi al personale e il lavoratore temporaneo.
12. durata del contratto/annullamento
12.1 Se il contratto di lavoro temporaneo non è stato stipulato a tempo determinato, esso è a tempo indeterminato. Nella prima settimana di incarico del lavoratore temporaneo, il committente ha il diritto di recedere dal rapporto contrattuale con un giorno lavorativo di preavviso. Altrimenti, entrambe le parti hanno il diritto di risolvere il contratto con un preavviso di tre giorni lavorativi alla fine di una settimana di calendario, a meno che le parti non concordino diversamente.
12.2 Ciò non pregiudica il diritto di recesso straordinario. Entrambe le parti contraenti hanno il diritto di recedere in via straordinaria con un preavviso di un mese alla fine del mese se l'AÜG viene modificato in modo sostanziale. In particolare, il fornitore di servizi per il personale ha il diritto di recedere dal presente contratto senza preavviso se
12.2.1. è stata richiesta l'apertura di una procedura d'insolvenza contro i beni del cliente, la procedura d'insolvenza è stata aperta o archiviata per mancanza di beni o tale procedura è imminente.
12.2.2. il cliente non salda una fattura scaduta anche dopo l'invio di un sollecito e la fissazione di una scadenza.
12.2.3. il Cliente non rispetta le garanzie e gli obblighi ai sensi della Clausola 10.4.
12.2.4. il cliente non accetta un adeguamento del prezzo ai sensi della clausola 8.8.
12.3 La disdetta del presente contratto da parte del cliente sarà efficace solo se dichiarata al fornitore di servizi del personale in forma testuale. I dipendenti temporanei messi a disposizione dal fornitore di servizi non sono autorizzati ad accettare le comunicazioni di recesso.
13. riservatezza/protezione dei dati
13.1 Le parti contraenti si impegnano a trattare in modo strettamente confidenziale tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza nel corso della collaborazione, compresi i dati personali dei lavoratori temporanei forniti. Lo stesso vale per tutte le conoscenze acquisite sui processi e sulle procedure aziendali interne delle parti contraenti. Ciò non vale per tutti i dati e le informazioni di dominio pubblico o generalmente noti.
13.2 Le parti contraenti si impegnano a trattare le informazioni, i dati e le conoscenze ottenute con la massima cura. Esse prenderanno le precauzioni necessarie per proteggere le informazioni e i dati, ma almeno quelle con cui proteggono le informazioni particolarmente sensibili sulla propria azienda. Si impegnano inoltre a trattare le informazioni e i dati ricevuti esclusivamente ai fini della fornitura del servizio concordato e a non utilizzarli per altri scopi, né a trasmetterli a terzi o a renderli accessibili a questi ultimi.
13.3 Le parti contraenti si impegnano inoltre a rispettare i requisiti delle leggi sulla protezione dei dati. I rispettivi dipendenti sono tenuti a mantenere il segreto sui dati.
13.4 Gli obblighi di cui alla presente clausola continueranno ad applicarsi anche dopo la cessazione della collaborazione tra le parti. Il Cliente si impegna a cancellare le informazioni e i dati di cui è venuto a conoscenza immediatamente dopo la cessazione, a condizione che non vi siano obblighi di conservazione previsti dalla legge. I supporti dati ricevuti dal fornitore di servizi per il personale devono essere restituiti o distrutti.
14. Disposizioni finali / clausola di separazione
14.1 Le modifiche e le integrazioni all'accordo tra le parti devono essere effettuate per iscritto per essere efficaci. Ciò vale anche per qualsiasi modifica del requisito della forma scritta. Al posto della forma scritta può essere utilizzata anche la forma elettronica (§ 126a BGB). I lavoratori temporanei forniti dal fornitore di servizi al personale non sono autorizzati a concordare con il cliente modifiche, integrazioni o accordi accessori al contratto di lavoro temporaneo.
14.2 Il foro competente per tutte le controversie derivanti e connesse al rapporto contrattuale tra il fornitore di servizi del personale e il cliente è la sede legale della rispettiva filiale del fornitore di servizi del personale che ha stipulato il presente contratto di lavoro temporaneo, a condizione che il cliente sia un commerciante. Il fornitore di servizi al personale può inoltre far valere le proprie pretese presso i tribunali del foro generale del cliente.
14.3 Per tutti i rapporti giuridici tra il fornitore di servizi al personale e il cliente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Federale di Germania.
14.4 Il fornitore di servizi per il personale dichiara che non parteciperà a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo ai sensi della legge sulla risoluzione alternativa delle controversie in materia di consumo.
14.5 Qualora una disposizione delle presenti Condizioni Generali o dei contratti di leasing per i dipendenti stipulati su questa base sia o diventi invalida in tutto o in parte, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. La disposizione non valida sarà sostituita da una disposizione che si avvicini maggiormente allo scopo economico.